CROSETTO (FI): OCCUPAZIONE DA PARTE DI PRODI DI TUTTE LE TELEVISIONI E I GIORNALI D'ITALIA

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INES TABUSSO
00venerdì 6 ottobre 2006 20:20




4/10/2006
sito di Forza Italia:
CROSETTO: DAL GOVERNO INTROMISSIONE INDEBITA IN INFORMAZIONE PUBBLICA
www.forzaitalia.it/notizie/arc_9351.htm





VEDI:


DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n.262
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(GU n. 230 del 3-10-2006)

(...)

Art. 27.
Diffusione di messaggi istituzionali e di utilita' sociale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 giugno 2000,
n. 150*, gli organi di informazione che ricevono contributi statali diretti
sono tenuti, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
diffondere gratuitamente messaggi istituzionali, di utilita' sociale o di
pubblico interesse, in misura massima da determinare con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione tecnico
consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416.





*
Legge 7 giugno 2000, n. 150
"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000

(...)

Art. 3.
(Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di
utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla
trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono
riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e
l’uno per cento dell’orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le
emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate,
di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.

2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista
la riserva di tempi non eccedenti l’uno per cento dell’orario settimanale di
programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni
relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie
radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo
interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di
affollamento giornaliero nè nel computo degli indici di affollamento orario
stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può,
comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per
singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente;
qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti
messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del
prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.



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