RUTELLI DOVREBBE SAPERE...

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INES TABUSSO
00lunedì 2 aprile 2007 00:58
Nota dell’ufficio stampa del vicepresidente del Consiglio, Francesco Rutelli

La redazione della trasmissione “Annozero” dovrebbe sapere che il governo italiano
non ha posto il segreto di Stato sul sequestro Abu Omar: su questa drammatica
vicenda è aperto un procedimento giudiziario e tocca alla magistratura accertare tutte
le responsabilità. Nel novembre 2005 il governo Berlusconi ha posto il segreto di
Stato, scelta confermata successivamente il 26 luglio 2006 dal governo Prodi, sulla
documentazione che riguarda le modalità operative e le relazioni tra i servizi di
sicurezza italiani e quelli di altre nazioni.
Perché il governo ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale? Perché, sulla base di un
preciso parere della Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto che la magistratura
inquirente avesse utilizzato documentazione coperta da segreto di Stato:
1. acquisendo in forma integrale atti trasmessi, invece, dal Sismi “con parti
obliterate”;
2. utilizzando intercettazioni telefoniche su utenze Sismi e collegate, così da
svelare l’identità di 85 persone appartenenti o appartenute a servizi italiani ed
esteri, come risulta dai tabulati delle registrazioni delle conversazioni
intercettate depositati dalla magistratura inquirente.
Il ricorso del governo era ed è dunque un atto dovuto in un Paese che fa parte di
alleanze internazionali e ha il dovere di tutelare gli operatori della sicurezza se vuole
tutelare la sicurezza dei propri concittadini. Spetta ora alla Corte Costituzionale e non
al governo pronunciarsi.




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Liberazione
1 aprile 2007
Riflessioni dopo la decisione dell'annullamento del decreto
Abu Omar: questo processo non s'ha da fare
Domenico Gallo

Adesso che l'Avvocatura dello Stato ha depositato il secondo ricorso per
conflitto di attribuzione, chiedendo l'annullamento decreto di rinvio a
giudizio emessa dal Gup di Milano, Caterina Interlandi, è diventato più chiaro
anche il senso del primo ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
Governo contro l'ufficio del P.M. di Milano avverso le indagini sul caso Abu
Omar.

Questo inusitato conflitto fra Governo ed autorità giudiziaria ha un solo
obiettivo, un solo significato, un solo scopo: impedire la celebrazione del
processo Abu Omar.

La tormentata storia istituzionale del nostro paese nella seconda metà del 900
è stata caratterizzata da fenomeni oscuri, che hanno fatto intravedere
l'esistenza di un doppio Stato, di una doppia legalità, di una dimensione
torbida e segreta del potere strettamente collegata allo schieramento
dell'Italia nello scenario della guerra fredda. Basti pensare alle vicende
del Sifar, della Rosa dei Venti, della strage di Piazza Fontana e delle altre
stragi, per non parlare di Ustica e della vicenda di Gladio. In tutti questi
casi, l'esercizio del controllo di legalità da parte dell'Autorità giudiziaria
è stato impedito, condizionato e ostacolato, attraverso il ricorso ai modi e
metodi più svariati.

Gli arcana imperii sono stati difesi impedendo all'autorità giudiziaria di
penetrare nei santuari collocati nella zona d'ombra dello Stato di diritto.
Quando, superando tutti gli sbarramenti, l'autorità giudiziaria riusciva ad
espugnare certi ridotti del potere clandestino, come nel caso di Gladio, ed
aprire la strada al controllo di legalità in aree in cui questo era stato ab
origine escluso, allora i fortini venivano abbandonati e lo spazio
riconquistato veniva consegnato vuoto. E' noto, infatti, che l'attività di
Gladio è stata resa per sempre inconoscibile, attraverso l'incenerimento dei
documenti. In alcuni casi, lo spazio del potere occulto è stato difeso,
abbandonando al loro destino i funzionari dei vari servizi di sicurezza
bruciati dalle indagini giudiziarie, e circoscrivendo lo scandalo di quei
processi nella comoda teoria dei "servizi deviati."

In altri casi, di fronte a segreti che dovevano restare impenetrabili, come
nella tragedia di Ustica, l'accertamento giudiziario della verità è stato
impedito, attraverso la distruzione/manipolazione dei documenti e la
provvidenziale scomparsa per incidente o suicidio di taluni potenziali
testimoni.

In passato tutte le strade sono state tentate per sottrarre al controllo di
legalità il nucleo duro, violento e clandestino, degli assetti di potere
politico-militari, ma non era mai capitato che un governo si ribellasse
apertamente e formalmente al controllo di legalità, addirittura rivolgendosi
alla Corte Costituzionale per cercare di impedire lo svolgimento di un
processo.

Se si scende nel merito della vicenda non si può che rimanere sconcertati di
fronte alla vaghezza, faziosità ed assurdità delle contestazioni sollevate
dall'Avvocatura dello Stato (nel parere reso alla Presidenza del Consiglio) nei
confronti dell'operato della Procura di Milano, agitando in modo, del tutto
pretestuoso la questione del segreto di Stato.

Addirittura l'Avvocatura di Stato contesta alla magistratura milanese di aver
violato il segreto di Stato, in via presuntiva, avendo sequestrato dei
documenti da considerarsi "oggettivamente coperti da segreto di Stato" in un
ufficio del Sismi sito a Roma in via Nazionale, e ciò in virtù di una direttiva
segreta del Presidente del Consiglio (emessa nel 1985) nella quale venivano
stabiliti i criteri per la segretazione a cui devono attenersi gli uffici
preposti.

Orbene anche il più sprovveduto dei cittadini italiani è capace di rendersi
conto che il P.M nel nostro paese non è un funzionario del potere esecutivo e
che non si possono dare ordini al P.M. attraverso le direttive, peraltro
riservate, rivolte alla P.A. D'altronde sul punto la legislazione è
chiarissima: non sono i magistrati che devono astenersi dal procedere
nell'esercizio dell'azione penale per timore di imbattersi in segreti di Stato,
sono i funzionari pubblici che devono opporre il segreto di Stato ai magistrati
che procedono, sia in sede di deposizione testimoniale (art. 202 c.p.p.), sia
in sede di sequestro di documenti (art. 256 c.p.p.). In tale ipotesi, scatta la
responsabilità del Presidente del Consiglio che deve confermare, entro 60
giorni, l'opposizione del segreto. Altrimenti l'Autorità giudiziaria è libera
di procedere e di acquisire le deposizioni dei testimoni e sequestrare i
documenti pertinenti alle indagini. Nulla di tutto questo è avvenuto nel
processo Abu Omar.

E' arcinoto che i PM di Milano non hanno costretto nessun funzionario pubblico
a deporre su fatti che il testimone indicava come coperti da segreto di Stato,
come è altrettanto noto che gli eroici funzionari del Sismi non hanno impedito
al P.M. di sequestrare i documenti del covo di Via Nazionale eccependo che si
trattava di documenti coperti dal segreto di Stato. Questo non vuol dire che
sulla vicenda Abu Omar non esistano documenti coperti da segreto di Stato.
Infatti, interpellato dai magistrati, il Presidente del Consiglio, con una
missiva del 26 luglio 2006 ha confermato che, sulla pratica delle c.d.
"renditions" (cioè i sequestri di persona operati dalla CIA) esiste
documentazione sulla quale il precedente Presidente del Consiglio (Berlusconi)
ha apposto il segreto di Stato, confermato dal Governo in carica. Pertanto la
Procura di Milano ha rinunziato a chiedere (e ad acquisire al processo) la
documentazione soggetta al segreto, né il Presidente del Consiglio ha mai
opposto il segreto con riferimento alle carte sequestrate in Via Nazionale. Il
rinvio a giudizio dei 25 agenti della CIA e dell'ex comandante della base di
Aviano, assieme ai funzionari del Sismi coinvolti nella vicenda, non è
assolutamente fondato sull'utilizzo di documenti coperti da segreto di Stato,
che non sono stati acquisiti dalla magistratura.

Del resto le carte sequestrate nel covo di Via Nazionale non giocano alcun
ruolo significativo ai fini della sussistenza degli elementi di prova che
giustificano il rinvio a giudizio, in quanto l'impianto probatorio è fondato su
elementi raccolti aliunde.

Di conseguenza è assolutamente ingiustificata la pretesa di annullare il
decreto di rinvio a giudizio per una presunta violazione del segreto di Stato.

Ancora più assurda è la contestazione relativa alle intercettazioni
telefoniche che la procura ha compiuto su utenze riservate del Sismi, in quanto
la riservatezza contrattuale fra gestore della rete ed utente non può essere
opposta all'Autorità Giudiziaria più di quanto possa essere opposto il segreto
bancario. Non esiste un divieto di intercettare le utenze riservate, né la
legislazione vigente prevede che si possa apporre il segreto di Stato per
impedire l'intercettazione delle telefonate.

Clamorosa poi è la "svista" dell'avvocatura dello Stato che lamenta
l'intercettazione di 180 utenze telefoniche collegate all'attività del Sismi,
quando invece le utenze intercettate di funzionari del sismi sono solo 8. Ed
infine, dulcis in fundo, l'Avvocatura dello Stato si duole che la Procura di
Milano, abbia collaborato con il Parlamento Europeo, che com'è noto ha svolto
una indagine sui c.d. voli della CIA, comunicando notizie ed atti
dell'inchiesta non più coperti da segreto istruttorio.

La faziosità e l'infondatezza delle contestazioni sollevate all'operato della
Procura di Milano sul caso Abu Omar, sono preoccupanti perché lasciano
intravedere una radicale insofferenza del potere politico nei confronti del
controllo di legalità e l'ambizione di ricostruire un dominio riservato, una
zona franca dal diritto, nella quale si possano coltivare le scelte più oscure
e scellerate, senza tema di doverne rendere conto all'opinione pubblica. In
sostanza quello che viene contestato non è la violazione di presunti segreti di
Stato (come gli accordi con la CIA per eseguire le renditions, che, invece,
sono rimasti segreti), ma il fatto stesso che l'Autorità giudiziaria possa fare
indagini su fatti-reato quando ci sono di mezzo attività illegali compiute da
servizi segreti italiani o americani.

In questo contesto il processo Abu Omar è diventato la cartina di tornasole
per testare la resistenza dello Stato di diritto ai poteri occulti. E' una
grande questione politica: diritto contro ragione di Stato. Orbene, se prevale
la ragione di Stato, i diritti dell'uomo diventano carta straccia.




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