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Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni

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    marco panaro
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    00 02/11/2006 15:27
    Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 3/10/2006

    Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali

    G.U. 31/10/2006

    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    di concerto con
    IL MINISTRO DELL'INTERNO

    Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2003, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 in data 27 ottobre 2003 che fissa in Euro 5,56 l'importo spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mezzo dei messi comunali;
    Considerato che, ex art. 1, comma 2, del cennato decreto interministeriale, la somma spettante per ogni singolo atto notificato e' aggiornata ogni tre anni in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertato dall'ISTAT con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno;

    Decreta:

    Art. 1.
    1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi comunali.
    2. Al comune che vi provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile 2006, per ogni singolo atto notificato, la somma di Euro 5,88, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma e' aggiornata ogni tre anni, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno.
    3. L'ente locale richiede, con cadenza trimestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente dell'ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato.
    4. Le relative spese sono poste a carico della pertinente unita' previsionale di base all'uopo individuata da ciascuna amministrazione.

    Roma, 3 ottobre 2006
    Il Ministro dell'economia e delle finanze
    Padoa Schioppa
    Il Ministro dell'interno Amato

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    lillo1
    Post: 3.796
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Master
    00 08/03/2010 23:11
    vedo che l'agenzia delle entrate, quando manda avvisi di accertamento, utilizza il decreto del 2006 per addebitare al destinatario della cartella le spese di notifica. quindi, 5,88 € oltre le spese della raccomandata.

    in realtà, al caso di specie (notifica da parte dell'ente al contribuente, e non rimborso spesa di un'amministarzione ad un'altra per il servizio di notifica richiesto) il D.M. 8-1-2001 che si intitola "Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero", stabilisce

    1. Ripetibilità delle spese di notifica.

    1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.


    2. Costo della notifica.

    1. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di lire 6.000, pari a 3,10 euro per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura unitaria di lire 10.000, pari a 5,16 euro, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146.


    in pratica, sembrerebbe che le spese di notifica che l'ente può ribaltare sul contribuente birichino (di solito se si fa una notifica è perchè il destinatario ne ha combinata qualcuna), siano solo la somma di e 3.10, se si notifica con raccomandata, e di 5,16 se si notifica cone le modalità degli atti giudiziari.
    ma la spesa per una semplice raccomandata, oggi, va ben oltre le cifre indicate dal d.m...
    vi risulta che vi sia qualche aggiornamento del d.m. in questione? dalle vostre parti come si regolano gli uffici (tributi e vigili, in particolare)?

    [Modificato da lillo1 08/03/2010 23:13]
    lillo1